Appalti pubblici: solo il RUP può escludere un concorrente
Su Norme & Tributi Plus – Diritto, de Il Sole 24 Ore, l’approfondimento del nostro Associate Marco Buccarella ad una recente sentenza del TAR Lecce in materia di appalti pubblici.
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Con la recente pronuncia n. 1373 del 21 settembre 2021, il TAR Puglia, Lecce, Sez. II, ha chiarito che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’ «unico soggetto deputato all’adozione di provvedimenti di esclusione di concorrenti dalla gara ». Il TAR, nell’aderire alla «condivisa giurisprudenza amministrativa» in materia, ha dunque ribadito che le competenze del RUP sono definite ex lege in modo residuale e si estendono all’adozione dei provvedimenti di esclusione dei partecipanti alla gara. La competenza esclusiva nell’adozione di tali provvedimenti trova corrispondenza nel peculiare ruolo e nelle funzioni di garanzia e controllo riconosciute dalla normativa al RUP, che, in virtù di quanto disposto dall’art. 31, co. 3, del d.lgs. n. 50/2016, è il dominus della procedura di gara. In questo quadro, alla commissione giudicatrice è dunque preclusa ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto, consistente nella valutazione delle offerte da un punto di vista tecnico ed economico.
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