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Il Caso: Derivati Finanziari – l’estinzione di un contratto IRS tasso fisso/variabile

  • admin
  • 24 Febbraio 2021

La società per azioni “Alfa”, da noi assistita, aveva stipulato con la Banca un contratto IRS (Interest Rate Swap – anche detto semplicemente “Swap”) a copertura di un mutuo ipotecario a tasso variabile del valore di 2.650 milioni di Euro, con l’obiettivo – proprio di questo strumento finanziario – di eliminare l’incertezza del debito contratto sulla previsione di un possibile rialzo del tasso variabile.

Dopo un certo tempo, la società nostra cliente ha contratto un mutuo a tasso fisso con un’altra banca e, con le somme ricevute, ha estinto il mutuo a tasso variabile, ma non il contratto IRS che è rimasto in vita. Ciò ha causato una serie di pregiudizi per la società, anche considerando che questo genere di contratto (oltre a consentire agli istituti bancari un incremento immediato dei profitti) autorizza la Banca, nel caso di inadempimento del cliente, alla immediata segnalazione alla Centrale Rischi (sezione Derivati Finanziari), incidendo sulla “bancabilità” dell’impresa e limitandone la sua capacità operativa.

 

La vicenda è stata piuttosto complessa, anche perché si registra l’assenza di precedenti giurisprudenziali specifici sul punto. Con il nostro intervento, la società Alfa ha contestato, all’Istituto di credito, la nullità e la risoluzione del contratto IRS sotto vari aspetti; nonché, in particolare, la caducazione e sopravvenuta inefficacia e/o lo scioglimento ipso iure del contratto, oltre che per l’applicazione di principi generali (in specie di quello evocato dalla formula “simul stabunt simul cadent”), anche per una innovativa applicazione di una previsione in materia di assicurazione (che può regolare il caso in esame in ragione di una sua interpretazione in via analogica e/o estensiva).

 

Il reclamo ha avuto successo e la Banca ha deciso di sottoscrivere un accordo transattivo decisamente vantaggioso per la società, che ha evitato di dover pagare ingentissime somme per l’estinzione dello strumento finanziario derivato e pesantissime rate semestrali (con scadenza addirittura nel 2031), dovute ai differenziali negativi maturati sin dall’inizio e via via incrementatisi; e che ha altresì ottenuto la corresponsione di una somma in danaro per le rate già pagate successivamente all’estinzione del contratto di mutuo c.d. sottostante.

 

Il caso in questione è stato seguito dal nostro partner Avv. Luigi Follieri.

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